Il sistema bancario europeo alla prova dello shock Covid-19

Durante l’audizione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (ECON) del 5 maggio, Elke König, presidente del Comitato di Risoluzione unico SRB (la nuova autorità per la risoluzione delle crisi bancarie dell’Unione istituita nel 2015), ha tenuto a sottolineare come il quadro normativo concernente la risoluzione delle crisi esogene a livello europeo sia ancora considerevolmente inadeguato. La missione precipua del Board è di assicurare la risoluzione delle banche in difficoltà e di prevenire possibili shock per l’economia reale, attraverso l’implementazione di norme e procedure e la promozione della stabilità finanziaria nell’Unione, cooperando strettamente con l’Autorità bancaria europea, fissando standard prudenziali minimi e favorendo la convergenza delle misure di vigilanza, cercando quindi  di ridurre progressivamente le vulnerabilità che caratterizzano il settore bancario nell’UE.

Secondo quanto sostenuto da König, lo shock inedito e simmetrico (nel senso che ha colpito tutte le economie europee contemporaneamente, senza distinzioni) ha tuttavia prodotto risposte asimmetriche nei vari Stati membri, che hanno a loro volta causato una reazione a catena in tutti gli altri ambiti. L’impatto della crisi è sostanzialmente sconosciuto e non esistono dati temporali certi sulla fine dei blocchi e sulla ripresa consistente delle attività economiche. König ha definito il quadro particolarmente arzigogolato del contesto come un “large known unkown”, ovvero un “notorio” sconosciuto, le cui ripercussioni sul sistema bancario sono ignote e inesplorate. Il Comitato SRB ha prodotto un documento pubblicato in aprile e intitolato “Aspettative per il sistema bancario” (Expectations for Banks), cercando di assorbire, interiorizzare e “prezzare” le conseguenze della crisi sistemica. Il Fondo unico per la risoluzione (Single Resolution Fund), istituito dal Regolamento UE No 806/2014 per assicurare l’effettiva applicazione dei poteri conferiti al SRB, è cresciuto a 33 miliardi il 17 luglio 2019.

Il suo completamento continuerà ad essere cruciale per la corretta e necessaria stabilizzazione del sistema bancario: la sua graduale “costruzione” si concluderà nel 2023 e dovrà raggiungere l’obiettivo dell’1% del totale dei depositi coperti di tutti gli enti creditizi all’interno dell’Unione bancaria entro il 31 dicembre 2023. Malgrado la situazione di emergenza, è imperativo che la sua costituzione continui in maniera progressiva senza particolari impedimenti dovuti all’andamento dell’economia: anzi, è proprio in virtù del contesto che si ritiene doveroso e fondamentale portare a compimento gli obiettivi prefissati.

L’ammontare aggiuntivo che il Fondo dovrà raccogliere sarà di 9 miliardi per l’esercizio finanziario 2020 e dalla fine di maggio, circa 2/3 di tale importo saranno già stati assorbiti. König ha voluto rimarcare la necessità di cambiamenti normativi importanti e ha messo in risalto come il Comitato di Risoluzione unico abbia già utilizzato gli strumenti a disposizione per garantire la prosecuzione del processo di unione bancaria per soddisfare finalmente le aspettative del settore. Il Piano di risoluzione della crisi 2020, in linea col nuovo pacchetto bancario BRRD II migliorerà la trasparenza negli interventi risolutori delle crisi bancarie. Le banche dovranno provvedere a fornire informazioni cardine come la segnalazione dei dati sulla struttura delle passività LDR (liability data report), il rapporto sulle funzioni critiche CFR (critical functions report), la relazione sulla Financial markets infrastructure (FMIR) e la CIR (Commission implementing regulation report). Questi dati verranno utilizzati per calcolare i c.d. MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).

Il primo obiettivo intermedio vincolante deve essere rispettato entro il 10 gennaio 2022, nell’attesa dell’avvio della fase conclusiva, che terminerà definitivamente il 10 gennaio 2024. Se da un lato, la maggior parte delle banche ha già inoltrato le informazioni richieste, a causa della crisi da Covid-19, a molteplici istituzioni finanziarie è stato concesso di utilizzare ampi margini di flessibilità nelle scadenze. Il Comitato di Risoluzione unico ha usato tutti gli strumenti a disposizione per mitigare gli effetti dello shock sul sistema finanziario, ma necessita di cambiamenti a livello legislativo e del completamento dell’unione bancaria per potere dispiegare tutta la propria forza, sostiene König.

La Presidente ha proseguito nella sua disamina proponendo l’introduzione di un regime di liquidazione comune europeo per le banche (“common liquidation regime”) e la riduzione al minimo delle differenze nei provvedimenti su base statale. «Tuttavia» – afferma König- «alleviare gli oneri delle banche e mettere in campo strumenti maggiormente flessibili non implica ridurre la regolamentazione». Le banche stanno utilizzando la loro capacità di credito senza particolari impedimenti dovuti all’applicazione dei requisiti SRB. König ha poi ribadito il suo sostegno alla ricapitalizzazione precauzionale (si veda precautionary recapitalisation), che consiste nell’iniezione di fondi in banche già solvibili da parte dello Stato quando ciò venga ritenuto necessario per porre rimedio a gravi contrazioni dell’economia e a preservare la stabilità finanziaria, ma «questo non deve assolutamente trasformarsi in un bailout in disguise» (camuffato) e non deve nemmeno servire a coprire le «perdite di fatturato» («cannot be used to cover income losses»).

IL SRB si impegna altresì a garantire un monitoraggio costante nell’evoluzione delle emissioni di passività, regolate dalla legge britannica nel contesto della Brexit. Le banche dovranno reagire proattivamente a tutti i possibili impatti della Brexit. Cionondimeno, essendo il Comitato di Risoluzione unico consapevole della difficoltà del sistema bancario ad adeguarsi alle varie richieste contenute nell’articolo 69 sul Single Resolution Fund, come da regolamento UE No 806/2014, un approccio più accomodante è stato adottato per evitare di sovraccaricare eccessivamente ed in maniera controproducente le istituzioni finanziarie nel pieno di uno shock di queste dimensioni.

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