Vicedirettore del Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche dell’Università degli Studi di Torino e Fellow del Collegio Carlo Alberto, Davide Vannoni si occupa principalmente di Microeconomia ed Economia Industriale, con particolare interesse allo studio delle strategie di impresa (diversificazione, integrazione verticale, espansione multinazionale) partendo dall’analisi teorica fino all’uso dei dati di settore per studi applicati. Membro dell’European Association for Research in Industrial Economics, della Società Italiana Economia e Politica Industriale e della Società Italiana degli Economisti, con lui, oggi, parleremo di Antitrust, concorrenza e regolamentazione del mercato.
Professore, la politica antitrust europea ha storicamente dimostrato un approccio d’intervento differente rispetto alla sua controparte d’oltre oceano. E’ possibile spiegare le ragioni di tale differenza?
La prima legge Antitrust è stata introdotta negli Stati Uniti nel 1890, mentre il Trattato di Roma è del 1957. La normativa statunitense è unitaria, la normativa europea si declina invece in leggi dei singoli stati membri. Vi sono alcune principali differenze, è vero, ma ritengo che vi sia una sostanziale convergenza tra le politiche della concorrenza europee e americane.
Le principali differenze riguardano:
1) il regime sanzionatorio, che negli Stati Uniti prevede, oltre a multe per le imprese, anche sanzioni penali per i manager;
2) il diffuso ricorso oltreoceano alle class action, tramite le quali le imprese sono chiamate a pagare danni molto più ingenti di quanto non siano le sanzioni previste dalle leggi Antitrust.
3) le procedure, che prevedono in Europa che la Commissione ricopra il duplice ruolo di accusatore e di giudice di prima istanza, mentre negli Stati Uniti la Federal Trade Commission e il Dipartimento di Giustizia vestono esclusivamente i panni dell’accusa, e il giudice decide valutando le ragioni dell’accusa e della difesa.
La divergenza maggiormente interessante , tuttavia, mi sembra essere il regime delle esenzioni (in caso di interventi potenzialmente illeciti ma consentiti perché a favore di piccole e medie imprese, o perché riguardano settori in forte crisi, o perché si ritiene possano stimolare l’innovazione o lo sviluppo e la diffusione di tecnologie pulite) che è molto più ampio in Europa rispetto agli Stati Uniti.
Come giudica la recente decisione della commissione europea di multare la Apple per i benefici fiscali ricevuti in Irlanda? Soprattutto negli Stati Uniti si sono alzate voci contrarie a tale intervento, accusando l’UE di mettere a serio rischio possibili futuri investimenti e posti di lavoro.
Il caso Apple non è isolato: interventi simili riguardano vantaggi fiscali riconosciuti a Fiat e a Starbucks in Lussemburgo e Olanda, alle imprese multinazionali in Belgio, a Mc Donald’s e Amazon in Lussemburgo. Gli aiuti di stato e le politiche del beggar-thy-neighbour (o del “rubamazzo”) sono temi ampiamente studiati in letteratura.
Si consideri il seguente esempio: se l’Europa concede un sussidio a Airbus (consorzio europeo per la produzione di aerei), è possibile che Airbus riesca a vincere la sfida competitiva con Boeing (produttore americano), ma se gli Stati Uniti rispondono concedendo un sussidio analogo a Boeing, la situazione ritorna in equilibrio, con un dispendio inutile di risorse dei contribuenti europei e americani.
Per quanto riguarda il caso Apple, basti considerare che in Italia sono stati evasi 880 milioni di euro (e il governo ha accettato una transazione che prevede il pagamento di 380 milioni). Recentemente è stata razionalizzata e migliorata la normativa europea sugli aiuti di Stato, che è necessaria per evitare che ogni paese favorisca imprese locali a discapito del processo concorrenziale.
Secondo la scienza economica esistono principalmente tre diverse strutture di mercato: la concorrenza perfetta, l’oligopolio ed il monopolio. Si tende, idealmente, a preferire la prima forma, in quanto portatrice di efficienza, potere di mercato minimo e prezzi uguali al costo marginale. In altre parole, al contesto più vicino agli interessi dei consumatori. Tale visione è sempre giustificabile? Passando da un’analisi statica ad una dinamica, ed introducendo fenomeni come l’innovazione tecnologica, tale conclusione può cambiare? A tal riguardo risulta interessante annotare come lo stesso Schumpeter affermasse: “ La concorrenza perfetta non solo è impossibile da raggiungere, ma non è neanche la forma di mercato migliore e non ha alcun titolo per essere indicata come modello ideale di efficienza”
Potrei aggiungere una battuta di Coase, il quale sosteneva di essere annoiato dall’Antitrust perché quando i prezzi salivano i giudici dicevano che era colpa dei monopoli, quando i prezzi scendevano si trattava di attività predatoria, e quando rimanevano invariati si trattava di collusione tacita tra le imprese. A parte le battute, l’Antitrust difende il processo concorrenziale. Quando il processo concorrenziale porta a situazioni di oligopolio naturale o di monopolio naturale (perché sono presenti forti economie di scala, economie di apprendimento, esternalità di rete, o perché sono necessari ingenti investimenti irreversibili in ricerca e sviluppo o in pubblicità), non vi è motivo di intervenire per favorire lo sviluppo di forme maggiormente concorrenziali, perché queste non emergeranno comunque.
Per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, la Commissaria Vestager, nella sua ultima relazione sostiene che “la pressione concorrenziale sprona le imprese ad investire, a diventare più efficienti, a sviluppare nuove tecnologie e a creare prodotti migliori”. Chi ha ragione? Schumpeter o Vestager? In economia, purtroppo, non ci sono risposte univoche. Quel che è certo è che le Autorità Antitrust sono ben coscienti del fatto che la concorrenza perfetta rimanga un’ipotesi da libro di testo. Le esenzioni concesse nel caso di accordi di ricerca e sviluppo riflettono proprio la consapevolezza dell’esistenza dei fallimenti del mercato.
L’avvento delle normative antitrust in Italia è stato lento e difficoltoso, a partire degli anni 80 furono numerose le commissioni istituite per trattare e legiferare sul tema. Come giudica le ragioni di tale ritardo? Ritiene inoltre oggi l’apparato di regolamentazione all’altezza delle necessità? A tal riguardo, il presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella ha di recente affermato che, affinché l’Italia resti un paese attrattivo, bisogna continuare con riforme strutturali, facendo ulteriore riferimento alle profonde e rapide trasformazioni in atto in mercati come quello dei Media e di Internet.
In Italia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è insediata nel 1990, con un ritardo di 100 anni rispetto agli Stati Uniti. Nei primi anni era palpabile l’incomunicabilità tra le imprese, che si sentivano ingiustamente accusate di violare la legge, e l’Autorità. Con il passare del tempo, a partire dalla direzione di Giuliano Amato, si è diffusa anche in Italia una cultura concorrenziale. Negli ultimi anni, si è passati da un regime sanzionatorio ad un clima di concertazione e di moral suasion. Giudico positivamente le recenti innovazioni in tema di rapporti tra Agcm e Governo, con l’introduzione dell’istituto della legge annuale sulla concorrenza. Sono d’accordo con Pitruzzella nel ritenere che il nostro paese necessiti di coraggiose riforme strutturali in settori regolati quali trasporti, energia, banche e assicurazioni, poste, e mi auguro che, differentemente da quanto è successo finora, si formino in futuro dei governi sufficientemente forti e stabili da poterle finalmente introdurre e soprattutto implementare.
Gli accordi collusivi segreti tra imprese sono uno dei principali fenomeni contro i quali la dottrina antitrust da sempre si confronta. Di recente, dando maggiore importanza alla certezza che le intese collusive siano scoperte e sanzionate, rispetto all’inflizione di pene pecuniarie per tutti i suoi partecipanti, sono nati i programmi di clemenza. Come funzionano e quali sono i principali pro e contro di tale strumento?
Anche i programmi di clemenza (o di trattamento favorevole) sono stati introdotti prima negli Stati Uniti e poi in Europa. Essi rappresentano un sistema premiale in favore di quell’impresa che, partecipante a un cartello, intenda denunziare, prima delle altre e anteriormente all’intervento sanzionatorio dell’organo di vigilanza, l’esistenza di pratiche lesive e contrarie a un mercato in libera concorrenza. Essendo le sanzioni più rigide oltreoceano, vi sono anche maggiori incentivi per i manager a denunciare l’esistenza di cartelli o di altre pratiche abusive, mentre in Europa il vantaggio principale risiede nell’evitare la sanzione pecuniaria per l’impresa che collabora. Alcuni recenti studi mostrano come tali programmi siano molto efficaci in quanto riducono i tempi dei procedimenti e aiutano la diffusione di una cultura concorrenziale.
Concluderei con una domanda dallo sguardo rivolto al futuro. A seguito dei nuovi fenomeni tecnologici quali l’acquisizione dei dati personali, la sharing economy e il digital marketing, quali ritiene saranno le sfide dei regolatori del futuro?
Fino a venti anni fa i soliti noti sotto le lenti Antitrust erano le case automobilistiche, le società di telecomunicazioni, le assicurazioni, le imprese dominanti nei settori dell’energia e dei trasporti, mentre i casi riguardanti le imprese della cosiddetta new economy, in primis la Microsoft, costituivano una novità. Oggi i casi più interessanti riguardano società come Google, Yahoo, Amazon, Facebook, Expedia, TripAdvisor, Booking.com, e così via. Le accuse sono di abuso di posizione dominante con riferimento all’utilizzo dei motori di ricerca, alla vendita di e-book, alla pubblicità online, allo stretto legame tra hardware e software (ad esempio tra il sistema Android di Google e le applicazioni e i motori di ricerca installati negli smartphone). La rapida evoluzione tecnologica e la globalizzazione costituisce una sfida importante per le autorità Antitrust e per le autorità di regolamentazione (ad esempio nel settore delle telecomunicazioni), che si trovano a dover effettuare analisi economiche di mercati sempre più complessi, dove i beni e i servizi ad essi connessi sono sempre più “dematerializzati”. Discorso analogo si può fare per la cosiddetta sharing economy, dove i casi di Uber, Airbnb, ma anche forme di car sharing o di banche del tempo pongono nuove necessità di regolazione, in questo caso incidendo anche su aspetti quali la corretta rendicontazione delle attività e la relativa tassazione, e la natura e l’adeguata protezione degli eventuali rapporti di lavoro che vengono instaurati (si pensi alla protesta dei lavoratori/collaboratori di Foodora, esplosa di recente a Torino).
Dalla new economy si è passati in poco tempo al lavoro on-demand e alla cosiddetta gig-economy, un processo inarrestabile, contro il quale a poco servono i tentativi ostruzionistici posti in essere da parte di alcune lobbies.
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